STATUTO

Associazione PRO LOCO di Casal Cermelli

 

Articolo 1°

E' costituita una associazione denominata "PRO LOCO CASAL CERMELLI” con sede in Casal Cermelli (AL) v ia Roma 5.


Articolo 2°

La Pro Loco di Casal Cermelli è un’associazione apolitica senza scopo di lucro.


Articolo 3°

Gli scopi principali che la Pro Loco si pone sono:

a)     Riunire in associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico del territorio in giurisdizione;

b)     Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali, il patrimonio storico-monumentale;

c)     Promuovere e organizzare, anche in collaborazione con le amministrazioni comunali, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive ecc.), che servano ad attirare e a rendere più gradito il soggiorno dei turisti;

d)     Sviluppare l’ospitalità e l’educazione turistica dell’ambiente;

e)     Stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera;

f)     Preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità:

g)     Collaborare con gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe, proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;

h)     Curare l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche con l’apertura di appositi uffici.

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Articolo 4°

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio di Amministrazione con osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

  • Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
  • Precisare le motivazioni dell’adesione e le disponibilità di impegno:
  • Dichiarare di condividere le finalità che la Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari). Se entro tale termine il Consiglio non risponde, la domanda si considera accolta.

L’iscrizione decorre dal giorno dell’accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

In caso di diniego espresso, il Consiglio di Amministrazione non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

I soci si distinguono in:

  • Soci ordinari
  • Soci sostenitori
  • Soci benemeriti

Tutti aventi pari diritto al voto.

Sono Soci Onorari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita stabilita dall’assemblea.

Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria erogano contribuzioni straordinarie.

Sono Soci Benemeriti coloro dichiarati tali dall’assemblea per avere arrecato particolari benefici morali e materiali all’Associazione.

La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun Aderente in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione ed alle iniziative organizzate dall’Associazione.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttive dell’associazione.

I Soci hanno diritto:

  • Alle pubblicazioni dell’Associazione
  • A frequentare i locali dell’Associazione
  • Ad eventuali facilitazioni in occasione delle manifestazioni promosse ed organizzate dall’Associazione.

Chiunque aderisca all’Associazione, può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all’associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.

Il socio che cessi di far parte, per qualsiasi motivo, dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

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Articolo 5°

Sono organi dell’associazione:

  1. L’Assemblea dei Soci;
  2. Il Consiglio di Amministrazione;
  3. Il Presidente;
  4. Il Collegio dei Revisori dei Conti

 


Articolo 6°

L’ASSEMBLEA regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci; l’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.

L’Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.

All’Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari devono essere in regola con la quota sociale annua, risultante al 31 dicembre dell’anno precedente). Sono consentite fino a due deleghe.

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco assistito dal Segretario.

L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione o dei Soci.

L’Assemblea per l’approvazione dei bilanci, deve essere convocata entro il 31 marzo di ogni anno per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il 30 ottobre per l’approvazione del bilancio preventivo.

L’Assemblea viene indetta dal Presidente dell’Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l’ordine del giorno, con annuncio scritto ad ogni Socio, recapitato a domicilio o con avviso da affiggere alla Sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, nei quali sono indicati, la data ed il luogo della riunione, l’ora della prima e della seconda convocazione, distanziate da sessanta minuti, gli argomenti all’Ordine del Giorno.

L’Assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un’ora dopo, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

L’Assemblea Straordinaria è convocata:

a)     Dal Presidente quando ne avvisi la necessità;

b)     Dietro richiesta scritta del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci. Il Presidente, d’intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data, l’ora e l’ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata.

L’Assemblea Straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un’ora dopo, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

Dalle riunioni assembleari, dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

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Articolo 7°

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e formato da un  minimo di dieci ad un massimo di trenta membri eletti dall’Assemblea dei Soci.

I membri restano in carica due anni e sono rieleggibili.

La carica di Consigliere è gratuita. Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario (quest’ultimo anche al di fuori dei membri del Consiglio, in  questo caso senza diritto di voto). Il Consiglio si raduna almeno quattro volte l’anno, e comunque ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio.

I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di cinque membri, con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguiranno immediatamente i membri eletti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea.

Spetta, inoltre, al Consiglio l’amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione col relativo programma d’attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull’attività svolta.

Le riunioni del Consiglio sono pubbliche. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato del Presidente e dal Segretario.

Per ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono 1’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di- tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie e soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

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Articolo 8°

IL PRESIDENTE è eletto, a votazione segreta dal Consiglio di Amministrazione. Dura in carica due anni e può essere riconfermato. La carica e gratuita. In caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente ha, in unione agli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell’amministrazione dell’ Associazione, ed ha la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio. si Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci. E’ assistito dal Segretario.

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Articolo 9°

IL SEGRETARIO assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni; assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell’Associazione.

Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell’Associazione e l relative registrazioni.

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Articolo10°

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, ogni due anni, dall’Assemblea dei Soci; non possono essere eletti i consiglieri. Essi hanno il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.

I Revisori dei Conti partecipano con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Sono rieleggibili, alla scadenza del mandato.

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Articolo 11°

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, non che fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il residuo attivo del bilancio dovrà essere reinvestito nel- l’attività istituzionale del circolo per l’anno successivo, pertanto, detto eventuale residuo attivo, è a disposizione per iniziative di carattere ricreativo, per nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature.

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Articolo 12°

I proventi con i quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:

  • quote sociali;
  • contributi di Enti (Regione, Provincia, Comuni, Associa-zioni, Commercianti, Albergatori, Imprese di Trasporto,- ecc.) o privati;
  • proventi di gestione di iniziative permanenti ed occasionali;
  • entrate varie.

Il Consiglio di Amministrazione annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione alla Associazione da parte di chi intende aderirvi e la quota annuale di iscrizione all’Associazione. L’adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili ne ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione della Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne per successione a titolo particolare, ne per successione a titolo universale, ne per atto tra vivi- ne a causa di morte.

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Articolo 13°

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’articolo 6; in tal caso, dopo che sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme restanti saranno devolute in favore di Enti pubblici o Associazioni per essere destinate ad opere di valorizzazione turistica della località. I beni acquisiti con concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di Enti pubblici, sono devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede.

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Articolo14 °

Articolo 14°) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente atto, valgono le norme del Codice Civile. In originale firmato: CERMELLI GIAN FRANCO - PICCIONE GIAN GUIDO - GIUSEPPE CAPORRELLA - ZECCHIN BRUNA - ENRICO BIANCHI- RAFFAELLA RICALDONE NOTAIO (vi è sigillo) .

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